Art. 33.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, ridurre o semplificare la vigente normativa concernente i piani ad incidenza territoriale, paesaggistica e ambientale, nonché ad abrogare le prescrizioni normative che consentano ad altri tipi di piani di fissare obiettivi di salvaguardia, risanamento e sviluppo territoriale, paesistico e ambientale

 

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ed a predisporre programmi e strumenti atti a raggiungere tali obiettivi.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) eliminazione di duplicazioni degli strumenti di pianificazione aventi ad oggetto i medesimi interessi pubblici, salvo che per gli strumenti che si distinguono per il livello di interesse perseguito;

          b) eliminazione dei piani che si risolvono in mere indicazioni di standard, distanze e livelli di qualità e loro sostituzione con regolamenti od atti di indirizzo, da approvare in base a procedure che garantiscano la consultazione delle categorie interessate e degli organismi scientifici più accreditati, la trasparenza e la pubblicità;

          c) riduzione dei piani nazionali interferenti con le previsioni ambientali ai casi in cui vi siano preminenti necessità di coordinamento sovraregionale e individuazione tassativa dell'oggetto di tali piani, al fine di evitare concorrenze con i piani di livello regionale;

          d) individuazione di un piano territoriale di livello regionale, con specifica considerazione degli interessi urbanistici, paesistici e ambientali, costituente strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano di natura urbanistica, paesistica e ambientale;

          e) armonizzazione dei piani e dei programmi previsti da leggi di settore in modo che ciascuno di essi, nel quadro del piano regionale di cui alla lettera d), al fine di perseguire gli interessi pubblici esattamente determinati dalle leggi medesime, disciplini ambiti geografici circoscritti o settori di attività specifici;

          f) razionalizzazione della ripartizione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni;

          g) semplificazione dei procedimenti amministrativi di formazione dei piani, in modo da ridurre le fasi procedimentali e la previsione di atti di concerto e di intesa

 

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e prevedendo la possibilità di ricorrere a procedure di inchiesta pubblica, limitatamente ai piani di area vasta;

          h) abrogazione delle disposizioni che attribuiscono efficacia prevalente e derogatoria ai piani indicati alla lettera e), tranne che per i casi in cui essa risulti indispensabile per primarie esigenze di salvaguardia ambientale;

          i) individuazione di procedure semplificate per apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in occasione dell'approvazione dei piani sottordinati;

          l) utilizzazione della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per il coordinamento dei piani non posti in rapporto di reciproca sovraordinazione, prevedendo che ove nella conferenza non si raggiunga l'unanimità per la decisione, le relative decisioni siano assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla regione, a seconda che l'intervento sia di interesse statale, ovvero regionale o locale. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi;

          m) previsione di apposite norme transitorie che assicurino la vigenza dei piani già approvati alla data di emanazione dei decreti legislativi sino alla loro sostituzione con gli strumenti di pianificazione individuati o modificati ai sensi della presente legge.

      3. La disciplina di riordino prevista dal presente articolo riguarda anche i procedimenti di pianificazione e di programmazione connessi a quelli ivi considerati.